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PUBBLICITA'

1.9 INDICI DI PUBBLICITÀ: ATTI AD INDIVIDUARE IL CARATTERE IMPRENDITORIALE DELL'ATTIVITÀ'

Occorre verificare se ricorrono le seguenti condizioni:- accesso al locale previo pagamento del biglietto d'ingresso e/o acquisto della tessera associativa senza formalità;- pubblicità degli spettacoli o dei trattenimenti mediante messaggi o strumenti diretti alla generalità dei cittadini (es. messaggi radiofonici, inserzioni sui quotidiani, affissioni, etc);- complessità dei locali dove si svolge l'attività, tale da far ritenere l'attività di tipo imprenditoriale ai sensi del Codice Civile (attività economica professionalmente esercitata);- elevato numero di persone che accedono al circolo.Nel caso emerga che sono disattese le condizioni ostative di cui sopra, anche solo una, si tratta di un esercizio pubblico abusivo con la conseguenza che sì deve contestare al Presidente del Circolo l'apertura abusiva sia di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande pubblico che l'apertura di un locale destinato a spettacoli pubblici privo della prescritta agibilità.Con l'entrata in vigore del DPR 235/2001 gli indici di pubblicità oggi inseriti in una circolare vengono invece richiamati dal nuovo regolamento il quale con III comma 3 dell'art. 4 del DPR 235/2001 prescrive che ogni violazione degli obblighi stabiliti dagli articoli 2 e 3 è sanzionato dall'art. 10 della legge 287/91, fra gli obblighi richiamati ricordo quello previsto alla lettera d) del comma 2 dell'art. 2 "l'associazione si trova nelle condizioni previste dall'articolo 111, commi 3, 4 bis e 4 quinquies del TUIR".Proprio il riferimento al comma 4 quinquies richiama i seguenti obblighi a carico dei Circoli:a) divieto di distribuire utili o avanzi;b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente a fini di pubblica utilità;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa;d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto;e) eleggibilità libera degli organi amministrativi;f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo;


1.10 INTERNET E I CIRCOLI

La delibera n. 467/2000 dell' Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (G.U. 9.8.2000, n. 185) ha previsto che per essere autorizzati a offrire servizi di telecomunicazioni sia negli esercizi pubblici che nei circoli che non rispettano gli indici di pubblicità, compresi quelli via Internet e via telefax, occorre che il responsabile dell'esercizio presenti una dichiarazione al Ministero delle comunicazioni. Direziono generale, concessioni ed autorizzazioni, Divisione II, viale America 201, 00144 Roma e per conoscenza all'Autorità per le garanzie sulle comunicazioni. Centro direzionale Isola B/5, Torre Francesco, 80143 Napoli.Alla dichiarazione, presentata agli effetti di cui all'alt. 3 del d.lgs 103/95 e relativo regolamento D.P.R. 420/95, deve essere allegata la seguente documentazione:1) dichiarazione di iscrizione alla C.C.I.A.A. comprensiva di nulla osta antimafia ai sensi del d.lgs 490/94 e del D.P.R. n. 252/98;2) dichiarazione da cui risulti che gli amministratori che rappresentano la società o il titolare dell'impresa non sono stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi e non sono sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione;3) attestazione di versamento di lire 250.000 per il pagamento di una tassa di concessione governativa sul c/c n. 8003 intestato all'Agenzia delle Entrate - codice tariffa n. 8617 - causale "iscrizione pubblico registro".L'esercente deve inoltre garantire, durante la gestione:a) il rispetto delle condizioni previste dall'art. 12 del d.P.R. 252/98 riguardanti la sicurezza delleoperazioni in Rete, il mantenimento dell'integrità della Rete, l'interconnessione dei servizi nonché la protezione dei dati;b) il rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute pubblica e dell'ambiente così come disposto dal comma 1, lettera f), articolo 2 d.P.R. 252/98;c) la fornitura dei dati indispensabili a verificare il rispetto delle condizioni stabilite e ai fini statistici;
d) l'utilizzo di hardware omologato ai fini della compatibilità elettromagnetica e di sicurezza elettrica;e) la pubblicazione delle condizioni d'offerta del servizio, compreso quelle riguardanti le condizioni economiche in rapporto alla qualità e disponibilità del servizio.L'attività può essere avviata contestualmente alla presentazione della domanda con l'obbligo di comunicare qualsiasi variazione delle informazioni indicate nella prima istanza.La durata della "concessione" è di 9 (nove) anni rinnovabile previa presentazione di nuova domanda da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza.In caso di accertamento di servizio abusivo di offerta al pubblico di questi servizi (fax o Internet) si deve contestare violazione agli art. 3 e 7 del d.lgs 103/95 (d.lgs 17 marzo 1995, n. 103), pagamento in misura ridotta lire 10.000.000; autorità competente Ministero delle poste e telecomunicazioni; introiti allo Stato mod. F23.Ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2 il Ministero dispone la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dei collegamenti abusivi o la sospensione da 10 giorni a 3 mesi per quelli riscontrati difformi ed in caso di recidiva la revoca dell'autorizzazione.