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APPARECCHI DA DIVERTIMENTO

Apparecchi da divertimentoNegli ultimi due anni vi è stata una copiosa produzione legislativa sugli apparecchi da divertimento che in pratica ha riguardato tutti i settori dei giochi.In sintesi la citata normativa ha:1. Vietato dal 30 aprile 2004 l'uso dei video poker;
2. Diviso in due maxi categorie gli apparecchi e congegni da divertimento:
1. apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici (vedi comma 6 dell'ari 110 del TULPS - R.D. 18 giugno 1931 n° 773);
2. apparecchi e congegni meccanici ed elettromeccanici (biliardi, elettrogrammofoni, calciobalilla, flipper, Kiddle rides, ecc.) cioè quelli abitualmente installati nei circoli;
3. Stabilito l'imponibile medio forfetario annuo per tali congegni: l'importo è stato praticamente raddoppiato rispetto a quello precedente. L'imposta sugli intrattenimenti (ISI). dovuta è pari all'8% dell'imponibile sul quale grava l'IVA al 20%;
4. Determinato il numero massimo dei videogiochi installabili nei circoli. Peraltro solo in quelli in possesso dell'autorizzazione per la somministrazione di cibi e bevande, di cui al DPR 4/4/2001 n. 235. E' installabile un solo apparecchio ogni 15 metri quadrati di superficie destinata alla somministrazione, 2 apparecchi per superficie di 50 metri quadrati, un altro per ulteriori 50 metri ed un quarto, numero massimo di apparecchi installabili, per ulteriori 50 metri.Soggetto passivo dell'imposta è il gestore degli apparecchi, vale a dire chi esercita un'attività organizzata, diretta alla distribuzione, installazione e gestione economica di tali apparecchi presso luoghi aperti al pubblico o in circoli o associazioni sportive.Il gestore, entro 5 giorni dal pagamento dell'imposta, deve inviare all'ispettorato compartimentale dei monopoli competente per territorio l'apposito modello nel quale devono essere indicati gli apparecchi per i quali ha assolto l'imposta e l'importo complessivo versato. L'ispettorato rilascia, per ogni apparecchio dichiarato, una quietanza di pagamento che deve essere conservata nel luogo dove è installato l'apparecchio in quanto responsabile è chi lo utilizza materialmente.Questo avviene nel caso in cui l'imprenditore (proprietario) dia al circolo un compenso, di norma parametrato agli incassi, a remunerazione per la tenuta degli apparecchi; ovviamente gli incassi derivanti dagli apparecchi saranno acquisiti direttamente dall'imprenditore/proprietario. Il circolo, per il compenso ricevuto, rilascerà a questi fattura gravata di IVA e considererà l'introito di "natura commerciale" e pertanto soggetto a IRES , IVA ed IRAP. Il pagamento dell'imposta intrattenimento (8% gravata di IVA) sarà a carico dell'imprenditore/proprietario. Una eccezione alla regola è prevista per gli apparecchi e congegni da divertimento che prevedono vincite in denaro (comma 6 , art. 110 Tuips) e che sono soggetti al prelievo erariale unico (PREU) dei 13,5% applicato agli incassi dei suddetti apparecchi. Dal 1 gennaio 2005, per effetto dell'articolo 1. comma 497, della legge 30/12/2004 n° 311, gli incassi, sia da parte del concessionario che del circolo, sono esenti da IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, n° 6 del DPR 633/72.Il circolo quindi rilascerà fattura (o semplice ricevuta se non svolge attività commerciali) indicando in essa il titolo di esenzione IVA richiamato. Ciò perché il PREU sostituisce le due imposte (IVA e intrattenimento) per cui pagando il PREU non sono più dovute dal circolo e neppure dal proprietario dell'apparecchio IVA e imposta intrattenimento.Esclusa la citata eccezione, nel caso invece in cui il circolo prenda in affitto l'apparecchio ed incassi i relativi proventi, riceverà dall'imprenditore la fattura relativa all'importo dell'affitto gravata di IVA; l'attività (ed i relativi introiti) è considerata "istituzionale"ai sensi dell'art. 4°, quarto comma del DPR 633/72 in quanto il circolo rende un servizio ai soci e pertanto non soggetta a IRES, IVA e IRAP.In questo secondo caso il circolo è tenuto al pagamento dell'imposta intrattenimento dell'8% ma non dell'IVA ( Agenzia delle Entrate: ris. 15/3/2004 n° 3 8). In entrambi i casi per il pagamento (il versamento deve essere effettuato entro il 16 marzo) occorre servirsi del modello F24 utilizzando il codice 5123 ( non più quindi il 2344) per l'imposta e 6729 per l'IVA qualora dovuta.Va inoltre precisato che l'attività di biliardo o biliardino svolta per finalità sportive (gare, campionati, dimostrazioni, ecc. sotto l'egida della FIBIS o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione aderisce) beneficia dell'esenzione dell'imposta sugli intrattenimenti. Tale esenzione è applicabile però solo se l'utilizzazione avviene da parte dei soli atleti e a titolo gratuito; non deve esserci quindi ne tariffa oraria ne l'esistenza di quote associative differenziate a seconda dell'uso del biliardo o biliardino.In conclusione, per la detenzione e la gestione, anche indiretta, dei giochi elettronici, automatici o semiautomatici presso i circoli è necessario:1. Procurarsi l'autorizzazione cui all'ari 86 del TULPS presso i competenti Uffici Comunali. Per l'ottenimento della stessa sarà necessario presentare il nulla osta dei Monopoli di Stato;2. Assicurarsi di possedere il nulla osta che è rilasciato dai Monopoli di Stato ai produttori e agli importatori degli apparecchi e congegni per il gioco lecito, nonché ai loro gestori. I produttori e gli importatori devono consegnare ai circoli detentori degli apparecchi e dei congegni una copia del nulla osta e, sempre per ogni apparecchio e congegno ceduto, la relativa scheda esplicativa. Gli Ufficiali e gli agenti di P.S., gli Ufficiali e gli agenti di Polizia Tributaria e gli Ufficiali e gli agenti della Guardia di Finanza effettuano il controllo degli apparecchi con accesso alle sedi di coloro che li detengono, anche temporaneamente, verificando che per ogni apparecchio e congegno risulti rilasciato il nulla osta e che l'apparecchio sia dotato della scheda esplicativa. In assenza del nulla osta, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, può essere disposta la confisca degli apparecchi e dei congegni.3. Esporre nella sala dove sono installati gli apparecchi da gioco una tabella vidimata dal Questore nella quale siano indicati, oltre ai giochi d'azzardo (vietati), quelli che la stessaautorità ritiene di vietare, nonché le prescrizioni e i divieti .specifici che ritiene di disporre nel pubblico interesse. In tale tabella, inoltre, deve essere fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.4. Conservare nel luogo ove è installato l'apparecchio di divertimento e di intrattenimento la quietanza di assolvimento della relativa imposta. Chi scrive ritiene infine necessaria una dichiarazione da parte del Ministero sull'uso gratuito del biliardo e del biliardino che molti circoli, data l'onerosità dell'imposta, applicano indipendentemente dall'uso sportivo. In questo caso, mancando il presupposto oggettivo, l'attività non dovrebbe essere esclusa dall'imposta sugli intrattenimenti? Restiamo in fiduciosa attesa della risposta da parte del Ministero.Imponibili forfetari 2005L'imposta dovuta per l'utilizzazione di biliardi, elettrogrammofoni, ecc, installati nei circoli od associazioni di qualunque specie, è pari all'8% sugli importi 2005 sotto indicati:categoria di appartenenza degli apparecchi e relativo imponibile forfetario