Riconoscimento Sportivo !
Affiliati al Centro Sportivo Educativo Nazionale !
Ente di Promozione Sportiva riconosciuto C.O.N.I.

La formazione degli operatori sportivi a livello nazionale è di competenza dei soggetti che operano, in Italia, con riconoscimento giuridico in campo sportivo e cioè:

  • ·    il C.O.N.I.. Comitato Olimpico Nazionale Italiano
  • ·    le Federazioni Sportive o realtà associate riconosciute dal C.O.N.I..
  • ·    gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I..

Le competenze sono state confermate dal D.L. 23/07/1999 n. 242 (cosiddetto decreto Melandri di riordino dello sport) che assegna al C.O.N.I.., a norma dell'art.11 della Legge 15 marzo 1997 n.59, "l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale" e la "promozione della massima diffusione della pratica sportiva nei limiti di quanto stabilito dal D.P.R. 24 luglio 1977 n.616".


Lo Statuto del C.O.N.I.., regolarmente approvato dal Ministero vigilante, detta, all'art.2 le funzioni di disciplina e regolazione ed all'art.26 l'ordinamento degli Enti di Promozione Sportiva. In particolare poi, per gli enti stessi, la legittimazione della formazione dei tecnici, istruttori ed atre figure similari di operatori sportivi deriva dalle previsioni dell'art.2 del Regolamento "per il riconoscimento ed i rapporti C.O.N.I.. - Enti di promozione Sportiva", approvato dal Consiglio nazionale del C.O.N.I.. il 01/08/2001.


Ferme restando le competenze nazionali del C.O.N.I.. (e quindi delle federazioni e degli Enti di Promozione Sportiva), le funzioni in materia di sport sono state, nel tempo ed in parte, con diversi provvedimenti, attribuite alle Regioni (legge 549/95, art.2, comma 46, lettera b; Legge 59/97, art.7; Dlg 31/03/98 n.112) fino ad arrivare alle recenti modifiche dell'art.117 della Costituzione, per cui, allo stato attuale, la materia dello sport è "a legislazione concorrente" tra Stato e Regioni.


Sono pertanto riconosciuti come "Istruttori, Tecnici qualificati ed altre figure similari di Operatori sportivi" i soggetti in possesso, alternativamente, di:

  • ·    Diploma di Laurea in Scienze Motorie
  • ·    Diploma I.S.E.F.
  • ·    Percorso formativo di Istruttore o Tecnico come disciplinato dalle federazioni o dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I..

Pertanto gli Istruttori e Tecnici sportivi con i titoli suddetti possono legittimamente operare in Italia fornendo le loro prestazioni tecnico-operative ai vari Utenti. (*) tra le figure similari del settore sportivo possono essere compresi anche gli operatori di massaggio. In relazione al riconoscimento del titolo rilasciato si chiarisce che la validità dello stesso è da rapportare con quelli che possono essere gli eventuali regolamenti interni delle varie federazioni sportive.

Corsi di formazione per Istruttori - Normative
Facciamo chiarezza sulla validità legale dei brevetti o diplomi da istruttore BREVETTI LEGALMENTE VALIDI

Quando un brevetto e legalmente valido? In caso di contenzioso in tribunale, quando si può legittimamente affermare che si era abilitati a svolgere determinate mansioni in forza di un titolo riconosciuto?


La R.L. n. 61 del 01/10/2002 art.8-3° comma, sancisce che nelle palestre, nelle sale ginniche, e in tutte le strutture sportive aperte al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote sociali d’adesione, i corsi finalizzati al miglioramento dell’efficienza fisica devono essere svolti con la presenza di un istruttore qualificato specifico per disciplina. Precisando che si intende istruttore qualificato per disciplina solo quelli in possesso di brevetti rilasciati dalla Regione, o dalle Federazioni Nazionali o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I..


In ogni caso sono ritenuti validi anche i titoli rilasciati dagli Enti pubblici o eventuali titoli accademici, come la laurea in Scienze motorie ma in tal caso sono da considerarsi professionisti.


Ovviamente i suddetti brevetti per avere validità legale devono essere emessi direttamente dai suddetti Enti preposti o dalle federazioni riconosciute dal C.O.N.I.. e NON IN MODO INDIRETTO.


Pertanto si ribadisce che un'associazione sportiva (federazione privata) che in Italia rilascia direttamente attestati, brevetti, o titoli fornirà ai propri allievi e ai propri tecnici soltanto un titolo associazionistico che ha valore esclusivamente nel proprio ambito ma che non fornirà nessuna garanzia in ambito legale e anche fiscale, tranne nel caso che; una associazione sportiva Italiana che ha stipulato una convenzione nazionale con un Ente o Federazione riconosciuta dal C.O.N.I.. faccia rilasciare i relativi attestati.


PERTANTO FACENDO UN ESEMPIO: un diploma emesso da una qualunque delle federazioni non riconosciute dal C.O.N.I. ma semplicemente affiliate ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. non fornirà nessuna garanzia in ambito legale e fiscale; per avere valenza il diploma stesso dovrebbe essere rilasciato DIRETTAMENTE dall'Ente di Promozione Sportiva con il quale la federazione privata è affiliata, non basta il brevetto rilasciato dalla stessa federazione anche riportante il logo dell'ente con il quale è affiliato.


 PER VEDERE QUALI FEDERAZIONI o ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA siano riconosciuti dal C.O.N.I. collegatevi al sito http://www.C.O.N.I..it/


FACCIAMO ATTENZIONE QUINDI ALLA DISINFORMAZIONE


L.R. LOMBARDIA 8 ottobre 2002, n. 26 (“Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia”) Nell’art. 8, dedicato alla tutela della salute dei praticanti, si prevede che nelle palestre, nelle sale ginniche e nelle strutture sportive aperte al pubblico i corsi debbano essere svolti con la presenza di un istruttore qualificato (diploma ISEF/laurea in Scienze Motorie, ovvero diploma o laurea equipollenti conseguiti all’estero) o di un istruttore specifico di disciplina (abilitazione rilasciata dalla federazione competente, riconosciuta o affiliata al C.O.N.I., nonché dalle scuole regionali dello sport del C.O.N.I. e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.).


L.R. ABRUZZO 7 marzo 2000, n. 20 (“Testo unico in materia di sport e impiantistica sportiva”) L’art. 11 individua, in particolare, le qualifiche professionali degli istruttori nello “sport di base”: “Sono considerati istruttori qualificati, nel seguente ordine prioritario: a) i titolari di Diploma rilasciato dall'ISEF o di Diploma di Laurea in Scienze motorie; b) coloro che hanno prestato, alla data in entrata in vigore della presente legge, attività documentata di  istruttore come disciplinato da:
I. Federazioni sportive nazionali riconosciute dal C.O.N.I.;
II. Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.”.


L.R. LAZIO 20 giugno 2002, n. 15 (“Testo Unico in materia di sport”)
L’art. 34 prevede che con regolamento siano determinati i requisiti per l’apertura e la gestione di impianti e di palestre per l’esercizio delle attività motorie e sportive; i requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza; le caratteristiche dei servizi; il livello di qualificazione professionale degli operatori e dei dirigenti; le modalità di tutela sanitaria degli utenti; le sanzioni amministrative. Il regolamento deve comunque prevedere -l’utilizzazione e la presenza costante di un istruttore diplomato ISEF o laureato IUSM, o in possesso di titoli analoghi o equipollenti conseguiti nell’ambito dell’Unione europea, responsabile delle attività, con funzioni di direttore tecnico; -l’utilizzazione e la presenza costante, con riferimento alle discipline che vengono praticate, di tecnici ed istruttori in possesso di titolo idoneo riconosciuto dalle competenti federazioni, o enti di promozione sportiva oppure di personale tecnico che abbia superato gli esami finali di un corso di formazione professionale per istruttori indetto secondo la presente legge.


Decreto Legislativo 23/07/1999 n. 242 (cosiddetto decreto Melandri di riordino dello sport) Tale decreto assegna al C.O.N.I.., a norma dell'art.11 della Legge 15 marzo 1997 n.59, "l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale" e la "promozione della massima diffusione della pratica sportiva nei limiti di quanto stabilito dal D.P.R. 24 luglio 1977 n.616"Lo Statuto del C.O.N.I.., regolarmente approvato dal Ministero vigilante, detta, all'art.2 le funzioni di disciplina e regolazione ed all'art.26 l'ordinamento degli Enti di promozione Sportiva. In particolare poi, per gli Enti di Promozione Sportiva, la legittimazione della formazione dei tecnici, istruttori ed atre figure similari di operatori sportivi deriva dalle previsioni dell'art.2 del Regolamento "per il riconoscimento ed i rapporti C.O.N.I.. - Enti di promozione Sportiva", approvato dal Consiglio nazionale del C.O.N.I.. il 01/08/2001. Competenze delle Regioni Ferme restando le competenze nazionali del C.O.N.I..(e quindi delle federazioni e degli Enti di Promozione Sportiva), le funzioni in materia di sport sono state, nel tempo ed in parte, con diversi provvedimenti, attribuite alle Regioni (legge 549/95, art.2, comma 46, lettera b; Legge 59/97, art.7; D.Lg. 31/03/98 n.112) fino ad arrivare alle recenti modifiche dell'art.117 della Costituzione, per cui, allo stato attuale, la materia dello sport è "a legislazione concorrente" tra Stato e Regioni. Sono pertanto riconosciuti come "Istruttori, Tecnici qualificati ed altre figure similari di Operatori sportivi" i soggetti in possesso, alternativamente, di: - Diploma di Laurea in Scienze Motorie Diploma I.S.E.F.- Percorso formativo di Istruttore o Tecnico come disciplinato dalle Federazioni o dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.. Pertanto gli Istruttori e Tecnici sportivi con i titoli suddetti possono legittimamente operare in Italia fornendo le loro prestazioni tecnico-operative ai vari Utenti !

Il Centro Sportivo Educativo Nazionale (C.S.E.N.) è Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. [D.lgs. 242 del 23/7/99 Delib. Cons. Naz. C.O.N.I. 1224 del 15/5/2002]; Ente nazionale con finalità assistenziali riconosciuto dal Ministero degli Interni [D.M. 559/C 3206-12000 – A (101) del 29-02-1992]; Ente Nazionale di Promozione Sociale[iscrizione n°77 Registro Nazionale Ministero del Lavoro e Politiche Sociale – Legge 7-12-2000 n.383] ed è iscritto all'Albo Provvisorio del Servizio Civile Nazionale.


C.S.E.N. rientra nello SNaQ Sistema Nazionale Alta Qualità delle qualifiche dei Tecnici Sportivi organizzato dalla Scuola dello Sport del C.O.N.I..
Il C.S.E.N. è stato ufficialmente incluso nell'elenco dei soggetti accreditati per la formazione del personale della scuola. Pertanto le iniziative formative sono riconosciute dal M.I.U.R. (Ministero Istruzione, Università e Ricerca).


Con decreto prot.n. AOODPIT.595 del 15/07/2014 a seguito del parere di ammissibilità espresso dal Comitato Tecnico Nazionale e degli esiti dei successivi interventi di analisi e di verifica del possesso dei requisiti richiesti, il CSEN è stato ufficialmente incluso nell'elenco dei soggetti accreditati/qualificati per la formazione del personale della scuola.


Pertanto le iniziative proposte da CSEN sono riconosciute da MIUR e conferiscono il diritto nei limiti normativi della normativa vigente al riconoscimento dell'esonero dal servizio del personale della scuola che vi partecipa.