Decreto ristori - Legge 27 gennaio 2022 n.4 - Articolo 9 - Disposizioni urgenti in materia di Sport

  1. Al  fine  di  sostenere  gli  operatori  del  settore  sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte con il  D.L. 30 dicembre 2021, n. 229, le disposizioni di cui all'articolo 81  del D.L. 14 agosto 2020, n.104, convertito,  con  modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n.126, già prorogate dall'articolo 10,comma 1, del D.L. 25 maggio 2021,  n.  73,  convertito,  con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, si applicano anche per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio  2022  al 31 marzo 2022. A tal fine e' autorizzata  la  spesa  per  un  importo complessivo pari a 20 milioni di euro per il  primo  trimestre  2022, che costituisce tetto di spesa.
  2. Al  fine  di  sostenere  gli  operatori  del  settore  sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte con il  D.L. n. 229 del 2021, la dotazione del fondo di cui all'articolo 10, comma 3,  del  D.L.  25  maggio  2021,  n.  73,   convertito   con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' incrementata di euro 20 milioni per l'anno 2022. Tale importo costituisce  limite  di spesa ed e' destinato all'erogazione di un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e  per l'effettuazione di  test  di  diagnosi  dell'infezione  da  COVID-19, nonche' di ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei  protocolli sanitari emanati dagli Organismi sportivi e validati dalle  autorita' governative competenti per l'intero periodo dello stato di  emergenza nazionale, in favore  delle  societa'  sportive  professionistiche  e delle ASD/SSD iscritte  al registro nazionale CONI.
  3. Per far fronte alla crisi  economica  determinatasi  in  ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotte con il  D.L.  n.  229  del  2021,  le risorse del «Fondo unico a sostegno del potenziamento  del  movimento sportivo italiano» di cui all'articolo 1, comma 369, della  L.  27 dicembre  2017,  n.  205,  possono  essere parzialmente   destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per  le associazioni e societa'  sportive  dilettantistiche   maggiormente   colpite   dalle restrizioni, con specifico riferimento alle ASD/SSD che gestiscono impianti sportivi. Una quota delle risorse, fino al 30 per cento della dotazione  complessiva  del fondo di  cui  al  presente  comma,  e'  destinata  alle  ASD/SSD che gestiscono impianti per l'attivita' natatoria. Con decreto dell'Autorita' politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente  decreto,  sono  individuate  le  modalita'  e  i termini  di  presentazione  delle   richieste   di   erogazione   dei contributi, i criteri di  ammissione,  le  modalita'  di  erogazione, nonche' le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.
  4. Il «Fondo unico  a  sostegno  del  potenziamento  del  movimento sportivo italiano» di cui all'articolo 1, comma 369, della  L.  27 dicembre 2017, n. 205, e' incrementato di  20  milioni  di  euro  per l'anno 2022.
  5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede  con  risorse  ai  sensi dell'articolo 32.