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SOMMINISTRAZIONE

AUTORIZZAZIONE PER LA SOMMINISTRAZIONE

L'attività di somministrazione, ancorché autorizzata, deve essere diretta esclusivamente ai soci ed il Circolo può essere riconosciuto da un Ente nazionale accreditato dal Ministero dell'Interno o completamente autonomo.

Dopo l'entrata in vigore del DPR 235/2001 la situazione è la seguente:

Tipologia di Circolo

Fonte Normativa

Tipo Autorizzazione

Requisiti

Circolo affiliato ad Ente Nazionale

Art. 2 DPR 235/2001

D.I.A. ex art. 19 L. 241/90

a) idoneità sanitaria
b) sorvegliabilità
c) condizioni ex art. 111 TUIR
d) conformità edilizia
e) ente cui aderisce

Circolo affiliato ad Ente Nazionale gestito da terzi

Art. 2 DPR 235/2001

D.I.A. ex art. 19 L. 241/90

a) idoneità sanitaria
b) sorvegliabilità
c) condizioni ex art. 111 TUIR
d) conformità edilizia
e) ente cui aderisce
f) REC per la somministrazione

Circolo non affiliato

Art. 3 DPR 235/2001

Domanda ex art. 20 L.241/90 – silenzio assenso 45 gg.

a) idoneità sanitaria
b) sorvegliabilità
c) condizioni ex art. 111 e 111 bis. TUIR
d) conformità edilizia

Circolo non affiliato gestito da terzi

Art. 3 co. 4 DPR 235/2001

Domanda ex art. 20 L.241/90 – silenzio assenso 45 gg.

a) idoneità sanitaria
b) sorvegliabilità
c) condizioni ex art. 111 e 111 bis. TUIR
d) conformità edilizia
e) REC per la somministrazione


La prima grande novità che viene introdotta è sicuramente nella regolarizzazione dei Circoli privi di affiliazione a enti nazionali riconosciuti dal Ministero dell'Interno che ottengono la facilitazione di avere rilasciata una autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande a favore dei propri soci pur in assenza di iscrizione al REC mentre rimane inalterato il vincolo ricompreso nel comma 5 dell'art. 3 del DOPR 235/2001 che impone al Comune nel rilasciare queste nuove autorizzazioni di tenere conto dei vincoli imposti dall'art. 3, commi 4 e 5, della legge 287/91.Rimane pertanto il vincolo dei numeri indici per queste autorizzazioni con ciò limitando fortemente lo sviluppo di tali circoli che non usufruiscono dell'esenzione di cui all'art. 3, comma 6, lettera e) L. 287/91 garantita solo ai Circoli affiliati a Ente nazionale riconosciuto.Ulteriore novità la si riscontra dalla lettura coordinata dell'art. 2 del DPR 235/2001 con l'art. Ili comma 3 del TUIR che amplia i destinatari dei servizi del circolo includendo anche gli iscritti facenti parte di un unica organizzazione locale o nazionale.Da ciò deriva che i servizi di somministrazione erogati dai Circoli non sono rivolti solo ai soci del Circolo bensì a tutti i soci dell'organizzazione locale o nazionale a cui il circolo è collegato e così come risulta dallo Statuto dello stesso.Rimane l'obbligo a carico dei circoli affiliati di mantenere la stessa anche durante la gestione in quanto la perdita della stessa determina la revoca dell'autorizzazione alla somministrazione ottenuta ai sensi del combinato disposto degli art. 2 del DPR 235/2001 e 3, comma 6, lettera e) della l. 287/91.Tenuto conto del fatto che ai sensi dell'art. 4 del DPR 235/2001 le autorizzazioni di cui agli art. 2 e 3 valgono anche come autorizzazioni ai fini di cui al secondo comma dell'art. 86 TUIPS, che pertanto rimane pienamente in vigore, si determina che la somministrazione di bevande alcoliche, congiunta o no alla somministrazione di alimenti negli spacci interni di circoli è consentita senza la necessità di richiedere ulteriori autorizzazioni.La somministrazione e la vendita di bevande alcoliche prevista dall'art. 86 TUIPS oggi già ricompresa nelle autorizzazioni ex. art. 2 e 3 del DPR 235/2001 "è necessaria .. per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra, o di qualsiasi bevanda alcolica presso enti collettivi privati di qualunque specie anche se la vendita o il consumo siano limitate ai soli soci".Ma l'art. 159 del Regolamento di esecuzione del Tulps prescrive ulteriormente che "gli enti collettivi ed i circoli privati autorizzati alla minuta vendita di bevande alcoliche ai propri soci, ai termini dell'articolo 86 della legge, possono esercitare la vendita al pubblico senza bisogno di altra licenza".Da questo quadro deriva che il Circolo autorizzato ai sensi degli art. 2 e 3 del DPR 235/2001 è autorizzato alla somministrazione e alla vendita di alimenti e bevande alcoliche e non ai soci e che è autorizzato alla sola vendita di alcolici a chiunque.E' chiaro che tenuto conto che il locale destinato alla somministrazione deve rispettare i criteri di sorvegliabilità di cui al D.M. 564/92 ciò comporta che i locali non sono aperti solo ai soci e senza accesso diretto dalla pubblica via perciò difficilmente sarà semplice vendere alcolici al pubblico senza violare i limiti posti dal nuovo ordinamento.Le stesse disposizioni si applicano altresì, in quanto compatibili, agli spacci annessi ai circoli cooperativi.1.3.1 AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE AI CIRCOLI IN OCCASIONE DI PARTICOLARE EVENTI E RIUNIONI STRAORDINARIE DI PERSONE [2]Spesso i Circoli privati chiedono ai Comuni di ottenere un autorizzazione temporanea che consenta di avere la possibilità di fornire la somministrazione ad un pubblico indistinto e non solo ai soci in occasione di particolari manifestazioni.Nessuna previsione o cenno sono contenuti nella legge 287/1991 relativamente al rilascio delle autorizzazioni temporanee che fino allo scorso 17/8/2001 erano regolate dall'art. 103 del Tulps 18 giugno 1931, n. 773 ora abrogato dall'art. 6 del DPR 311/2001.Sulla base dell'abrogata norma legislativa il Sindaco rilasciava autorizzazioni temporanee per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone, a soggetti regolarmente iscritti al R.E.C, per la specifica attività.Se per l'attività di somministrazione su aree pubbliche infatti tali attività somministrazione devono essere rilasciate in conformità della disciplina contenuta nel D. Lgs. 114/98 la situazione relativa ai locali privati è oggi soggetta, a giudizio di chi scrive, ad una autorizzazione rilasciata ai sensi degli art. 3 della l. 287/91 e 31 della legge 383/2000, quest'ultimo ha infatti introdotto un nuovo tipo di autorizzazione per la somministrazione temporanea di alimenti e bevande in deroga ai criteri e parametri di cui all'articolo 3, comma 4, della l. 287/91.In entrambi i casi, area pubblica o locali privati, le autorizzazioni temporanee per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande "sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni , sono rilasciate esclusivamente a chi è iscritto nel registro e non sono sottoposte alle norme sulla pianificazione..., ne alcun contingentamento".

1.3.2 LA DURATA DELLE AUTORIZZAZIONE

L'art. 13 del Tulps. n.773/1931 cosi' come modificato dal DPR 311/2001 in relazione all'art. 11 dello stesso Tulps, rimasto in vigore, per le autorizzazioni di polizia in generale, stabilisce che "quando la legge non disponga altrimenti, le autorizzazioni di polizia hanno carattere permanente, Relativamente alle licenze di polizia amministrativa previste dall'art.86 del citato testo unico "la licenza e l'autorizzazione durano fino al 31 dicembre di ogni anno e valgono esclusivamente per i locali in esse indicati".[3]Di contro alle sopra riportate prescrizioni normative (delle quali, come si è detto sopra, rimane in vigore l'art. 13 per tutte le altre licenze di polizia amministrativa tuttora disciplinate dall'art. 86 del t.u.). Il comma 2 dell'art. 3 della legge 287/1991, stabilisce che le autorizzazioni relative alla somministrazioni dei alimenti e bevande hanno la durata di cinque anni, con l'ulteriore precisazione che il periodo dell'anno in cui l'autorizzazione viene rilasciata, si aggiunge al quinquennio di validità.Il Ministero dell'Interno ha precisato che per quanto attiene al rinnovo delle autorizzazioni di cui in parola in passato l'adempimento si considerava assolto con il pagamento della tassa di concessione governativa o comunale oggi si assolve presentando la "dichiarazione di prosecuzione dell'attività" all'autorità competente al rilascio del titolo (Sindaco o Questore).


1.3.3 LA SOMMINISTRAZIONE INTERNA AI CIRCOLI EFFETTUATA CON APPARECCHI AUTOMATICI

La "normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi", relativamente alla somministrazione di alimenti e bevande effettuata con distributori automatici, al comma 2 dell'art. 1 della l. 287/91, si limita a stabilire che la stessa legge "si applica altresì alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata con distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a tale attività". Conseguentemente l'autorizzazione deve essere rilasciata nei soli casi in cui il locale è interamente ed esclusivamente destinato all'installazione di distributori automatici di alimenti e bevande ed in essi nessun altra attività può essere svolta.Viceversa, se l'installazione non avviene in un locale a ciò esclusivamente destinato, ma si tratta di singoli distributori installati NEI CIRCOLI PRIVATI, nei pubblici esercizi o nelle immediate vicinanze, si applicano, al momento, le disposizioni previste dal D. Lgs. 114/98.


1.3.4 LE MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Circoli privati aderenti ad un Ente NazionaleLa denuncia di inizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche alcoliche all'interno di un circolo privato riservata ai soli soci, (ai sensi dell'art. 2 del DPR 235/2001 e di quanto previsto dall'art. 3 comma 6 della l. 287/91 e dall'art. 19 della l. 241/90) deve essere presentata al Comune nel cui territorio si esercita l'attività, che la comunica per conoscenza alla competente Azienda Sanitaria Locale e può essere presentata anche su supporto informatico deve essere sottoscritta dal presidente del Circolo, con firma autenticata con le modalità previste dal testo Unico sulla Semplificazione amministrativa e contenere:a) l'ente nazionale con finalità assistenziali al quale aderisce;b) il tipo di attività di somministrazione;e) l'ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione;d) che l'associazione si trova nelle condizioni previste dall'articolo 111, comma 3, 4-bis e 4-quinquies del TUIR;e) che il locale ove è esercitata la somministrazione è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia ed igienico-sanitaria ed ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell'Interno e di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia;f) allegare copia semplice, non autenticata, dell'atto costitutivo e dello statuto;g) qualora l'attività di somministrazioni non sia esercitata direttamente dal presidente, dovranno essere nominati uno o più rappresentanti che, previa accettazione, agiranno in nome e per conto del presidente stesso;h) se la gestione è affidata a terzi occorre dichiarare i nominativi e la loro iscrizione al REC;Circoli privati non aderenti ad un Ente Nazionale

La domanda per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche alcoliche all'interno di un circolo privato riservata ai soli soci, (ai sensi dell'art. 3 del DPR 235/2001 e di quanto previsto dall'art. 3 comma 1, della L. 287/91 e dall'art. 20 della L. 241/90) deve essere presentata al Comune - ne! cui territorio si esercita l'attività, può essere presentata anche su supporto informatico deve essere sottoscritta dal presidente del Circolo, con firma autenticata con le modalità previste dal testo Unico sulla Semplificazione amministrativa e contenere:a) il tipo di attività di somministrazione;b) l'ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione;c) che l'associazione si trova nelle condizioni previste dall'articolo 111, e 111 bis del TUIR;d) che il locale ove è esercitata la somministrazione è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia ed igienico-sanitaria ed ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell'Interno e di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia;e) allegare copia semplice, non autenticata, dell'atto costitutivo e dello statuto;f) qualora l'attività di somministrazioni non sia esercitata direttamente dal presidente, dovranno essere nominati uno o più rappresentanti che, previa accettazione, agiranno in nome e per conto del presidente stesso;g) se la gestione è affidata a terzi occorre dichiarare i nominativi e la loro iscrizione al REC;II Comune ai sensi dell'art 3 comma 5 del DPR 235/2001 prima del rilascio dell'autorizzazione deve verificare che “lo statuto dell'associazione ...preveda modalità volte a garantire l'effettività del rapporto associativo escludendo espressamente la temporaneità di partecipazione alla vita associativa…”

Ciò comporta che se fossero presentati Statuti nei quali è previsto che per aderire al sodalizio è sufficiente presentarsi al Circolo consegnare una scheda di richiesta di iscrizione e pagare la quota di adesione acquisendo automaticamente la qualità di socio vanno respinte le domande perché non conformi al comma 5 del citato articolo.


1.3.5 LE MODALITÀ DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ

L'attività di somministrazione ai soci è subordinato alla condizione che il funzionamenti dello spaccio interno, in relazione all'ubicazione e alle caratteristiche dei locali, non arrechi disturbo per le occupazioni e il riposo delle persone.I locali di circoli privati in cui si somministrano alimenti o bevande, autorizzati dopo il 27/2/1993, devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede del circolo o dell'ente collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici .Tutti i Circoli devono adeguarsi alla norma che impone che all'esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzano in qualsiasi forme, le attività di somministrazione esercitata all'interno.La denuncia di inizio di attività di uno spaccio interno di circolo, fatto salvo il rispetto delle norme igienico sanitarie, consente la somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente ai soci del circolo medesimo o di quelli appartenenti all'Associazione locale o nazionale di cui fa parte.Nei locali destinati allo spaccio devono essere osservate le seguenti prescrizioni:a) il listino prezzi e i documenti autorizzativi devono essere esposti in luogo visibile;b) coloro che somministrano e manipolano gli alimenti e le bevande devonoc) essere provvisti di tessere sanitaria,d) il possesso dì autorizzazione sanitaria dei locali.Nei locali destinati allo spaccio è vietato:

a) somministrare bevande alcoliche ai minori di 16 anni, agli infermi di mente ed a persone manifestamente ubriache, ancorché soci;b) adibire un minore degli anni 18 alla somministrazione di bevande alcolicne senza la presenza del Presidente o di un suo rappresentante maggiorenne,c) il gioco d'azzardo.I circoli non sono soggetti alla disciplina degli orari in cui intendono svolgere l'attività sociale.


1.4 IL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

L'attività di somministrazione deve essere gestita dal responsabile del Circolo (leggasi Presidente) o dai rappresentanti/soci, quali risultano dall'atto autorizzativo; se svolta da persona diversa è equiparata alla somministrazione senza titolo autorizzativo e pertanto sanzionata con la somma di Ut. 2.000.000 ai sensi degli art. 3 e 10 della Legge 287/91 nonché con la cessazione dell'attività condotta in difetto di autorizzazione ai sensi dell'art. 17-ter Tulps.La richiesta di nomina di un rappresentante ai sensi degli art. 8 e 93 Tulps da parte del Presidente del Circolo non è una prescrizione obbligatoria il Ministero dell'Interno con propria circolare nr°10.9401/12000.A del 19/2/1972 ha infatti precisato che "qualora il titolare della licenza sia normalmente presente nei locali, ben possa servirsi, per la pratica conduzione dello spaccio, di un incaricato di sua fiducia rimanendo egli ovviamente unico responsabile della relativa gestione".


1.5 L'AUTORIZZAZIONE SANITARIA PER I LOCALI E PER L'EVENTUALE CUCINA

Nei locali dove sì svolge la somministrazione e l'eventuale cucina devono possedere i prescritti requisiti igienico - sanitari sostanziati nel rilascio di autorizzazione sanitaria; La mancanza dell'autorizzazione sanitaria per la sala di somministrazione comporta la contestazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di Ut. 66.665 ai sensi dell'art. 231 T.u.ll.ss., introiti all'Azienda Usi, autorità competente a ricevere il rapporto il Sindaco nonché la chiusura dei locali stessi. La mancanza di autorizzazione sanitaria per l'eventuale cucina, comporta la chiusura del locale destinato a cucina abusiva e la contestazione della violazione amministrativa prevista dall'art. 2 della L. 283/62, sanzione pecuniaria di L. 500.000, introiti Azienda Usi, autorità competente a ricevere rapporto il Sindaco, con segnalazione allo stesso per l'emissione di ordinanza di chiusura immediata.


1.6 TESSERE SANITARIE E NORME IGIENICO-SANITARIE

Il personale addetto alla somministrazione e/o alla preparazione degli alimenti deve essere in possesso della tessera sanitaria; la mancanza è punita con la sanzione di Ut. 50.000 (se trattasi del titolare) e con Ut. 20.000 (se trattasi del dipendente) (art. 14 comma 1 e 2 della L. 283/62 - Sindaco autorità competente a ricevere rapporto, introiti Azienda Usi)Qualora il personale non abbia al seguito la tessera sanitaria si applica una sanzione di Ut. 500.000 (art. 41 Dpr 327/80 sanzionato dall'art. 17 della L 283/62, Sindaco autorità competente a ricevere il rapporto, introiti Azienda Usi).Detto personale deve altresì osservare le norme igieniche relative al corretto mantenimento delle attrezzature, degli utensili, dei contenitori dei rifiuti, nonché indossare capi di vestiario lindi e di colore chiaro. L'inosservanza di dette norme implica l'applicazione della sanzione amministrativa di Ut. 500.000 per ciascuna infrazione accertata nonché la sospensione dell'autorizzazione (per le tessere sanitarie).