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lL DECRETO CURA ITALIA ha previsto (art. 96) un’indennità di 600 euro per i collaboratori sportivi (tra i quali rientrano anche i TECNICI, ISTRUTTORI, PERSONALE DI SEGRETERIA ecc.) con rapporti già esistenti alla data del 23 febbraio 2020, con federazioni sportive nazionali (FSN), enti di promozione sportiva (EPS), società e associazioni sportive dilettantistiche (SSD e ASD) iscritte al Registro CONI.
Le domande degli interessati, unitamente all’autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, dovranno essere presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro CONI, le istruirà secondo l’ordine cronologico di presentazione.
Le domande saranno soddisfatte fino al raggiungimento del finanziamento previsto che è di 50 milioni di euro. Ne consegue che le domande dovrebbero essere evase in modo cronologico sulla base delle richieste pervenute a SPORT e SALUTE (non all’INPS).
D. Chi ha diritto all’indennità?
R. I titolari di rapporti di collaborazione sportiva presso le Federazioni Sportive Nazionali, gli Enti di Promozione Sportiva, le Discipline Sportive Associate, nonché presso Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione che i rapporti di collaborazione, già in essere alla data del 23 febbraio 2020, siano ancora pendenti al 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del Decreto Legge.
D. È stata prevista una priorità per ottenere l’indennità?
R. Sì. Il Decreto Ministeriale prevede espressamente, per il mese di marzo 2020, una priorità per i richiedenti che, nell’anno 2019, hanno percepito compensi non superiori a 10.000 euro.
D. Sono un atleta titolare di un contratto di collaborazione, posso presentare domanda?
R. Sì, a condizione che sussistano anche tutti gli altri requisiti di legge.
D. Sono titolare di Partita Iva, posso presentare domanda?
R. Se sei un libero professionista titolare di Partita Iva non devi presentare domanda a Sport e Salute. Se ricorrono gli altri requisiti di legge, rientri nella casistica prevista dall’articolo 27 del Decreto Cura Italia e quindi dovrai presentare domanda direttamente all’INPS.
D. Lavoro per un’Associazione/Società Sportiva non iscritta al Registro del CONI, posso richiedere l’indennità?
R. No. Per avere diritto all’indennità le ASD/SSD presso cui si presta l’attività devono essere iscritte nel Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche tenuto dal CONI. Si precisa che l’iscrizione deve sussistere alla data del 17 marzo 2020.
D. Lavoro per un Organismo Sportivo non riconosciuto dal CONI, posso richiedere l’indennità?
R. No. Per avere diritto all’indennità, il rapporto di collaborazione deve essere instaurato con un Organismo Sportivo, tra quelli indicati nel Decreto Ministeriale (FSN, DSA, EPS), riconosciuto dal CONI.
D. L’indennità sportiva è cumulabile con un’altra indennità prevista dal Decreto Cura Italia?
R. No. Ai sensi del Decreto Ministeriale l’indennità non è cumulabile con le prestazioni e le indennità previste dal Decreto legge Cura Italia.
D. L’indennità sportiva è cumulabile con il Reddito di Cittadinanza?
R. No. Il Decreto Ministeriale prevede espressamente che l’indennità non è riconosciuta a chi ha percepito il Reddito di Cittadinanza nel mese di marzo 2020.
D. Percepisco altro reddito da lavoro, posso accedere anche all’indennità per collaboratori sportivi?
R. No. Per avere diritto all’indennità, devi infatti auto-certificare:
- di avere un rapporto di collaborazione attivo alla data del 23 febbraio 2020 e che il rapporto sia in corso di validità alla data di entrata in vigore del Decreto Legge Cura Italia (17 marzo 2020);
- a quanto ammontano i compensi percepiti nel 2019;
- di non aver percepito altro reddito da lavoro per il mese di marzo 2020;
- di non essere già percettore delle prestazioni o delle indennità previsti dal Decreto Cura Italia agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 (per il dettaglio vedi FAQ n. 10);
- di non aver percepito per il mese di marzo 2020 il Reddito di Cittadinanza.
D. Cosa si intende per altro reddito da lavoro?
R. Ai sensi del Decreto Ministeriale, per reddito da lavoro – che esclude il beneficio dell’art. 96 – si intende tutto ciò che rientra nella definizione di reddito da lavoro autonomo, di cui all’art. 53 TUIR, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 49 e 50 TUIR, nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati.
D.Sono titolare di pensione o sono iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie, posso presentare domanda?
R. No. Sia il Decreto Legge che il Decreto Ministeriale riconoscono l’indennità qualora i soggetti non siano titolari di pensione di ogni genere e assegni ad esse equiparati e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
D. Quali sono i redditi assimilati che escludono il mio diritto all’indennità?
R. Ai sensi dell’articolo 50 TUIR, per redditi assimilati da lavoro si considerano:
- compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, di servizi, delle cooperative agricole, delle cooperative della piccola pesca;
- indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità;
- borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro con l’erogante;
- le somme a qualunque titolo percepite nel periodo d’imposta, anche erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita;
- le remunerazioni dei sacerdoti nonché le congrue e i supplementi di congrua;
- le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, agli esperti del Tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge debbono essere riversati allo Stato;
- le indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive nonché i conseguenti assegni vitalizi; le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale;
- le prestazioni pensionistiche di natura complementare;
- gli altri assegni periodici, comunque denominati compresi quelli corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, e compresi quelli corrisposti in forza di testamento o di donazione modale;
- i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;
- i compensi per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, del personale di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (personale docente universitario, e i ricercatori che esplicano attività assistenziale presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura anche se gestiti direttamente dalle università) e del personale di cui all'articolo 6, comma 5,del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (personale laureato medico ed odontoiatra di ruolo, dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria)
D. Possiedo reddito da terreno, fabbricato o finanziario. Ho diritto all'indennità?
R. Ove ricorrano gli altri requisiti dell'art. 96, sì: il reddito da terreno, fabbricato o finanziario non è preclusivo del diritto all'indennità.
D. Cosa si intende per compensi percepiti nell’anno 2019?
R. Si fa riferimento ai compensi percepiti per collaborazioni sportive.
D. Nel 2019 ho percepito compensi superiori a 10.000 euro, posso presentare domanda?
R. Sì. Il Decreto Ministeriale, tuttavia, prevede espressamente, per il mese di marzo 2020, una priorità per i richiedenti che, nell’anno 2019, hanno percepito compensi non superiori a 10.000 euro. Le ulteriori richieste saranno evase fino al raggiungimento dei 50 milioni disponibili per il mese di marzo 2020.
D. Ho un contratto che per il mese di marzo avrebbe dato diritto a meno di 600 euro, posso richiedere l’indennità?
R. Se rientra nella casistica dell’articolo 96, SI, avrai comunque diritto all’indennità di euro 600.
D. Sono titolare di più rapporti di collaborazione sportiva di ammontare differente, ho diritto a un’indennità per ciascuna collaborazione?
R. No, l’indennità per il mese di marzo è unica.
D. È previsto un termine di scadenza delle domande?
R. Sì, le domande potranno essere presentate sino al 30 aprile 2020.
D. Come si presenta la domanda?
R. La domanda dovrà essere compilata esclusivamente attraverso la piattaforma informatica che sarà attiva dalle ore 14:00 di martedì 7 aprile sul sito di Sport e Salute.
D. Qual è la procedura?
R. La procedura prevede tre fasi:
- 1. la prenotazione: per prenotarsi è necessario inviare un SMS con il proprio Codice Fiscale al numero +39.339.9940875. Dopo aver inviato l’SMS, si riceverà un codice di prenotazione e l’indicazione del giorno e della fascia oraria in cui sarà possibile compilare la domanda sulla piattaforma;
- 2. l’accreditamento: per iscriversi è necessario disporre di un proprio indirizzo mail, del proprio Codice Fiscale e del codice di prenotazione ricevuto a seguito dell’invio dell’SMS;
- 3. La compilazione e l’invio della domanda: immediatamente a seguito dell’accreditamento, sarà possibile accedere alla piattaforma, compilare la domanda, allegare i documenti e procedere con l’invio.
D. A cosa serve l’SMS di prenotazione?
R. È fondamentale al fine di ottenere la fascia oraria in cui poter compilare la domanda sulla piattaforma informatica.
D. Cosa succede se non ricevo il messaggio SMS di risposta?
R. Nulla, conserverai comunque la priorità acquisita con la prima richiesta. Se non dovessi ricevere il messaggio di risposta alla prenotazione, potrai fare una nuova richiesta inviando un nuovo SMS e il sistema risponderà con messaggio che terrà conto del momento di invio del primo SMS.
D. Non sono riuscito ad accedere alla piattaforma nella fascia oraria indicata dall’SMS, cosa posso fare?
R. Potrai fare una nuova richiesta inviando un SMS e il sistema risponderà con messaggio che terrà conto del momento di invio del primo SMS.
D. Ho perduto i dati contenuti nell’SMS di risposta, cosa posso fare?
R. Anche in questo caso, potrai fare una nuova richiesta inviando un SMS e il sistema risponderà con messaggio che terrà conto del momento di invio del primo SMS.
D. Quando si può ritenere completata la domanda?
R. Al momento dell’invio della domanda sulla piattaforma informatica di Sport e Salute.
D. Ho presentato domanda, ma ho fatto un errore, la posso correggere?
R. No. Se hai già presentato la domanda ciò significa che la hai anche inviata a Sport e Salute. La domanda si può modificare e/o correggere soltanto sino al momento in cui la stessa non è stata inviata. Verifica bene prima di inviare formalmente la domanda.
D. Posso presentare la domanda anche per un’altra persona?
R. No, ogni soggetto può presentare soltanto la propria domanda.
D. Sono il titolare di un’Associazione/Società Sportiva/Patronato, posso presentare domanda cumulativamente per conto dei collaboratori?
R. No, solo l’avente diritto può presentare domanda.
D. Esiste un modulo per l’autocertificazione?
R. No. Basterà compilare ogni campo della procedura online. Ricorda che la dichiarazione è effettuata ai sensi del DPR n. 445/2000 per quanto attiene alle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci.
D. L’Associazione/Società titolare della collaborazione dovrà confermare quello che ho certificato?
R. In fase di verifica, Sport e Salute potrà richiedere all’Associazione/Società Sportiva di confermare le dichiarazioni fatte al momento della presentazione della domanda.
D. Quali sono i documenti da allegare all’istanza?
R. Sono previsti dal Decreto Ministeriale e sono:
- fotocopia fronte/retro del documento di identità inserito nella domanda;
- copia del contratto di collaborazione o della lettera di incarico;
- solo in assenza della copia del contratto di collaborazione o della lettera di incarico, copia della quietanza relativa all’avvenuto pagamento del compenso nel mese di febbraio 2020.
D. Cosa si intende per quietanza di avvenuto pagamento del compenso?
R. Il documento deve avere la funzione di ufficializzare e certificare il pagamento. Si considera pertanto quietanza ogni documento che contenga i seguenti elementi essenziali: parti coinvolte (collaboratore e soggetto per cui ha svolto la collaborazione), importo pagato; data e causale del pagamento (cedolino, ricevuta, bonifico bancario, accredito su conto corrente).
D. Sport e Salute mi ha richiesto integrazioni. Entro quando le devo fornire?
R. Entro 7 giorni dalla richiesta, altrimenti la domanda decade.
D. Quando riceverò il contributo?
R. Ove la domanda sia completa e soddisfi tutti i requisiti, il contributo sarà erogato entro 30 giorni dalla ricezione della domanda.
D. Come riceverò il contributo?
R. Il contributo verrà trasferito esclusivamente tramite bonifico bancario, sul conto corrispondente al codice IBAN indicato nella domanda.
D. Avrò una ricevuta della domanda?
R. Sì, Sport e Salute certificherà il momento del ricevimento della domanda e all’utente verrà inviata la ricevuta dell’avvenuta presentazione della domanda.
D. L’IBAN può riferirsi anche ad un conto co-intestato?
R. Sì.
D. L’IBAN può riferirsi ad un conto di cui non si è intestatari?
R. No.
D. Il conto corrente (per il quale indicare l’IBAN) deve essere aperto in Italia?
R. Sì, esclusivamente in Italia, non sono previsti pagamenti esteri.
D. Può essere inserito l’IBAN di un conto corrente postale?
R. Sì.
D. Si può ricevere il pagamento su una carta Postepay?
R. Sì, esclusivamente nel caso di Postepay Evolution, e sempre che sia effettivamente dotata di IBAN.
D. È prevista l’elaborazione della CU (Certificazione Unificata) per l’emolumento ricevuto?
R. Sì, ancorché il compenso liquidato non sia soggetto a tassazione (IRPEF) e, pertanto, sarà liquidato per l’intero importo previsto dalla legge. Sport e Salute provvederà a trasmettere all’Agenzia delle Entrate ed al beneficiario dell’importo la dichiarazione fiscale, nei termini e nelle modalità di legge.