SPETTACOLI
ASPETTI LEGALI, FISCALI, TRIBUTARI, AMMINISTRATIVI DEI CIRCOLI E DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE(Aggiornati al 31/12/2005)Altre norme fiscali e tributarie d'interesse delle associazioni sportiveLiberalità:L'art. 90, comma 9) della legge 289/02 consente alle persone fisiche di detrarsi dal reddito il 19% per le erogazioni liberali concesse alle associazioni sportive e/o società tino ad un massimo di 1.500 euro per ogni periodo d'imposta (art. 15, lett. i-ter del TUIR) Tali cifre vengono elevate a 2.065 euro per le persone fisiche e a 1.549 euro per le imprese se erogate a circoli e associazioni sportive affiliate ad associazioni di promozione sociale (L. 383/00). La possibilità di detrarsi dal reddito le erogazioni liberali è subordinata alle modalità di versamento delle somme erogate che debbono essere fatte obbligatoriamente attraverso conti correnti postali o bancari e comunque con modalità rintracciabili, ed intestati alla società od associazione. Lo stesso comma 9) abroga la possibilità di detrarsi le erogazioni liberali effettuate dai titolari di reddito d'impresa, a favore dei quali sono state introdotte agevolazioni sulle spese pubblicitarie (comma 8, art. 90, legge 289/02).
Versamenti di natura pubblicitaria:Le imprese che erogano fino a 200.000 euro annue a società e associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività nei settori giovanili possono considerare questi versamenti spese di pubblicità e tale importo può essere dedotto interamente dal reddito imponibile delle spese (comma 8, art. 90 Legge 289/02).Bolla di accompagno:quando l'associazione sportiva o il circolo deve trasportare o spedire beni ed attrezzature per l'esercizio dell'attività propria, occorre che il materiale sia accompagnato da una dichiarazione di esonero firmata dal Presidente.
Imposta sulle manifestazioni sportive:è dovuta (vedi art. 24 DPR 640 del 26/10/1972 — così come modificato dal DL 26/02/99 n° 60) e si paga a mezzo modello F 24.Imposta sui premi e sulle vincite:non è più dovuta se il premio è assegnato da associazioni sportive o società sportive dilettantistiche per ragioni sportive (anche a non residenti) e se il suo ammontare è pari o inferiore a 7.500 euro; l'ammontare del premio non deve essere riportato nella dichiarazione dei redditi del percipiente.L'imposta è invece dovuta per premi extra-sportivi (20%) assegnati da associazioni culturali ricreative ecc, ad eccezione di quelli erogati da cori amatoriali, bande e associazioni filodrammatiche (comma 253, L. 30/12/2004 n° 311- Finanziaria 2005) che seguono le norme delle associazioni e società sportive. In quest'ultimo caso se il premio è superiore a 7500 euro l'importo eccedente a tale cifra è soggetto a ritenuta seppure a titolo d'imposta.Imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni:
non è dovuta da circoli e associazioni sportive per targhe o simili apposte per l'indicazione della sede sociale (art. 17, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 15/11 1993 n° 507), ne per volantini, ecc., distribuiti a propria cura; mentre è dovuta nella misura del 50% ,anche se portano manchette pubblicitarie (ris. del Ministero delle Finanze N° 3/3360 del 12/8/1997) per manifesti, ecc., anche se l'affissione avviene a cura del circolo o dell'associazione sportiva ( art 16, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 507/97).Ritenute sui contributi pubblici e privati:
i contributi erogati dal CONI, dalle Federazioni e dagli enti di promozione sportiva a favore di circoli, associazioni e società sportive non sono soggetti a ritenuta d'acconto (del 4%). Tali contributi non sono soggetti a ritenuta anche se erogati da enti pubblici qualora il circolo o l'associazione sportiva esercitino attività non considerate commerciali, mentre è dovuta se esercitano anche una sola delle attività commerciali, elencate nel comma .... dell'articolo 148 del TUIR (art. 28 comma 2 - DPR 600/73). Rimangono invece soggetti a ritenuta d'acconto i contributi (esclusi quelli erogati per l'acquisto di beni strumentali) corrisposti da Regioni, Province; Comuni ed altri enti pubblici a società sportive di capitali e cooperative in quanto la nonna (art. 28 DPR 600/73) sulle ritenute si riferisce espressamente ai contributi alle "imprese" quali sono appunto le società di capitali e le cooperative.Tasse Concessioni Comunali:sono state abolite dall'IRAP. Non sono dovute nemmeno le tasse di concessione comunale per frigoriferi, apparecchi televisivi, flipper, biliardini, eco.Tasse su pesi e misure:(bilance, misuratori, ecc.) non sono dovute.Imposta UTF:non è più dovuta dalle associazioni anche se somministrano, detengono o vendono (asporto) bottiglie sigillate; è invece necessario dotarsi della licenza che va richiesta, su carta libera, all'Ufficio Tecnico di Finanza competente per territorio con allegati: 1 marca da bollo, una autocertificazione in cui si dichiara che non si sono subite condanne (contrabbando di alcolici, ecc.) e fotocopia del documento di identità del richiedente.Imposta Comunale per l'esercizio di imprese, di arri e professioni (ICIAP):non più è dovuta.Imposta ridotta per gas metano:le strutture associative (circoli, associazioni, ONLUS ecc.) che non hanno scopo di lucro e svolgono la propria attività nel campo sportivo dilettantistico possono accedere alla riduzione dell'imposta di consumo sul gas metano (D.Lgs. 26/10/1995 n° 504) in impianti sportivi e loro pertinenze. Infatti, a seguito dell'emanazione di una circolare delle dogane del 2000 (cir. N° 64/D del 3 aprile 2000), è stato chiarito che l'applicazione della agevolazione prevista per il riscaldamento degli impianti industriali è anche applicabile non solo agli impianti sportivi, ma anche a tutte quelle strutture (docce, locali adibiti a spogliatoi, uffici amministrativi ecc.)annesse agli impianti stessi anche qualora questi ultimi, per la loro natura, non siano soggetti al riscaldamento (campi da tennis, da calcio ecc.).Per poter accedere alla particolare aliquota di accisa prevista dalla legge citata, il rappresentante legale dell'associazione sportiva dilettantistica (a parere di chi scrive anche degli altri soggetti elencati dalla legge 289/02 e 128/04 e cioè società e cooperative) dovrà inoltrare alla società erogatrice del combustibile apposita domanda di riduzione dell'imposta specificando, ai sensi dell' art. 47 del DPR 28/12/2000 n° 445, che l'associazione non ha scopo di lucro e che svolge attività sportiva dilettantistica., Occorre anche allegare alla domanda fotocopia di documento d'identità del legale rappresentante ed una serie di documenti (statuto, planimetria dei locali, ultima fattura ecc.) che saprà certamente precisare la società erogatrice del combustibile che con ogni probabilità avrà anche elaborato un apposito modulo di domanda con tutte le indicazioni necessarie.
Imposta Comunale sugli Immobili (ICI):non è dovuta (DL504/1992 - art. 7 lettera i), se la sede è di proprietà dell'associazione o circolo; se è concessa in comodato gratuito o in affitto la valutazione è lasciata ai singoli comuni.
Minimun tax:non soggetta (DPR 917/86 art. 79 comma 6 bis).
Imposta di bollo:sulle ricevute di importo superiore a 77,47 euro va apposta una marca da bollo da 1,81 euro. Sono esentate dall'imposta di bollo le federazioni sportive e gli enti di promozione sportiva (non le società e le associazioni sportive) gli atti, documenti, istanze contratti, copie (anche se dichiarate conformi), estratti, certificazioni, dichiarazioni ed attestazioni (art. 90, comma 6 della legge 289/02).
Abbonamenti RAI:se nella sede vi sono radio e TV occorre pagare il canone radio (per il 2005 = € 26,15) e/o televisione (€ 177,80). Le associazioni sportive ed i circoli che installano per la prima volta un apparecchio radio e/o televisivo dovranno richiedere l'abbonamento speciale RAI compilando ed inviando l'apposito formulario predisposto dalla RA1 sul sito www.rai.it .L'importo dell'abbonamento è proporzionale ai mesi di utilizzo dello strumento.
Tassa di concessione governativa:Oltre al canone le associazioni sono soggette al pagamento della tassa di concessione governativa per radio (€ 0,52) e per TV (€ 4,13) da effettuare con versamento sul c/c postale 8003, intestato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Roma 2 - causale "tassa di concessione governativa". Sono escluse dalla tassa di cc.gg. le associazioni sportive (art. 90, comma 7 legge 289/02).Diritti d'autore:oltre all'abbonamento radio e TV va versata alla SIAE la quota per i diritti d'autore (vedi l'accordo che quasi tutte le associazioni "riconosciute" hanno stipulato con la SIAE).Imposta intrattenimenti (DPR 640/99 e successive modificazioni):L'imposta sugli intrattenimenti è dovuta da circoli ed associazioni sportive ed è pari all'8% dell'imponibile sulle esecuzioni musicali di qualsiasi genere ad esclusione dei concerti musicali, vocali o strumentali e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata superiore al 50% dell'orario complessivo di apertura in funzione dell'intrattenimento.